Spettabile

Commissione delle Comunità europee

                                    Alla cortese attenzione del Segretario Generale                                   Rue de la Loi, 200                                   B-1049 Bruxelles

                                   BELGIO

DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO OMESSA ATTUAZIONE, DA PARTE DELL’ITALIA, DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato

 

1.                  Cognome e nome dei denuncianti:

 MARCO BONA - STEFANO BERTONERENATO AMBROSIO

STEFANO COMMODO

 2.                  Cittadinanza:  ITALIANA  3.                  Indirizzo dei denuncianti:  VIA BERTOLA N. 2

10121 TORINO ITALIA

 4.                  Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

Fax  0039-011-53.13.21 mbona@in-law.net  sbertone@in-law.net  5.                  Settore e sede di attività:

 AVVOCATI presso il Foro di Torino (Italia)  

 6.             Stato membro che, secondo i denuncianti, non ha ottemperato al diritto comunitario:

 ITALIA  

7.                  Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

OMESSA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (Gazzetta ufficiale L 261 del 6 agosto 2004)

 

Il legislatore – Parlamento e Governo - della Repubblica Italiana è inadempiente rispetto alla disciplina comunitaria in quanto ad oggi non ha ancora provveduto a dare concreta e sostanziale attuazione alla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo/riparazione delle vittime di reato (doc. 1), direttiva che ha istituito il seguente obbligo: “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime” (Articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva).In particolare, come espressamente previsto dall’Articolo 18 della suddetta Direttiva il legislatore italiano avrebbe dovuto: 1) attuare il sistema d’indennizzo nazionale, di cui all’art. 12, paragrafo 2, entro il 1° luglio 2005; 2) attuare le disposizioni, di cui alla Direttiva, inerenti l’indennizzo in questione nei casi transfrontalieri entro il 1° gennaio 2006. Lo Stato italiano non ha rispettato tali termini.Nello specifico:

o       la Legge comunitaria 2005 (Legge 25 gennaio 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2006, Supplemento Ordinario n. 34, contenente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005», doc. 2), all’articolo 1, ha recepito solo formalmente la Direttiva, limitandosi esclusivamente, senza peraltro fornire alcuna specifica indicazione, a delegare al Governo la predisposizione dello schema di decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva in questione, assegnando il termine di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa (già di per sé eccessivo rispetto agli adempimenti richiesti dalla direttiva), la cui scadenza ormai si sta avvicinando senza che nulla sia stato ancora fatto da parte del Governo; o       la Legge comunitaria 2006 (Legge 6 febbraio 2007, n. 13, in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007, Supplemento ordinario n. 41/L, contenente  «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006», doc. 3) nulla contiene in merito all’attuazione della Direttiva 2004/80/CE; o       ad oggi il Governo italiano, nonostante l’intervenuta e sia pure generica delega di cui alla Legge comunitaria 2005, non ha ancora presentato lo schema di decreto legislativo, che peraltro dovrà essere soggetto all’approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con tempistiche ancora tutte da definire; o       a sua volta il Parlamento, dopo avere delegato il Governo – tramite una norma palesemente carente - alla redazione di uno schema di decreto legislativo (Legge Comunitaria 2005), nel corso del 2006, solo allorquando i termini per l’attuazione della direttiva erano già scaduti, si è limitato alla proposizione di alcuni progetti di legge che, tra l’altro, prevedono l’istituzione di un “Fondo di assistenza alle vittime dei reati” (cfr. proposta di legge n. 30 presentata alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2006, doc. 4; proposta di legge n. 520 presentata alla camera dei Deputati l’8 maggio 2006, doc. 5; proposta di legge n. 981 presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2006, doc. 6; disegno di legge n. 112 comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2006, doc. 7); tuttavia, va qui debitamente rilevato che questi progetti di legge, il cui iter parlamentare accusa peraltro notevoli ritardi, non citano neppure la Direttiva 2004/80/CE e non denotano alcun particolare sforzo di coordinamento con le disposizioni previste dal legislatore comunitario in seno a questa direttiva [unica menzione è fatta alla Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), doc. 8].

A fronte di queste molteplici evidenze, dunque, l’inadempimento dello Stato italiano, purtroppo, è del tutto pacifico, del resto essendo la grave inosservanza stata rilevata dallo stesso Ministero della Giustizia in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007 (gennaio 2007). Difatti, nella Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2006 (doc. 9) si ammette candidamente quanto segue: “nel corso della XIV legislatura, il Governo non arrivò ad alcuna iniziativa normativa, malgrado la delega conferita dalla legge comunitaria 2005 e l'istituzione di un’apposita commissione presso il Ministero della giustizia, e benché sia la decisione quadro, sia la direttiva imponessero termini rigorosi per la loro rispettiva attuazione”; in detta Relazione, peraltro, si afferma che “per far fronte a questa situazione è stato elaborato uno schema di decreto legislativo, in fase di confronto con gli altri Dicasteri coinvolti, che affronta il problema dell’indennizzo delle vittime di specifici delitti intenzionali violenti mediante l’istituzione di un fondo di assistenza presso il Ministero della giustizia, destinato ad erogare elargizioni alle vittime ovvero ai loro superstiti, nel caso in cui non sia stato loro possibile conseguire il risarcimento da parte dell’autore del reato”; tuttavia, al momento della proposizione della presente denuncia non risulta invero essere stato ufficializzato né trasmesso al Parlamento alcuno schema di decreto legislativo: infatti, si consideri come alle anticipazioni da parte del Ministero di Giustizia rese in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2007 (doc. 9) non siano seguite iniziative concrete, ciò neppure a seguito dei solleciti pervenuti da parte di varie amministrazioni locali (doc. 10) e associazioni (doc. 12) (in particolare, si menziona qui l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino in data 5 febbraio 2007, in cui si è per l’appunto invitato “il Governo ad attivarsi …, accelerando i tempi di attuazione della Direttiva Europea attraverso la sollecita predisposizione dello schema di decreto legislativo …”, doc. 10). Vane, ad oggi, sono risultate altresì le mozioni sollevate, ancora in data 13 febbraio 2007, da alcuni parlamentari, in cui si è cercato di impegnare il Governo ad emanare il decreto legislativo attuativo della Direttiva (doc. 11).   

In conseguenza dell’inadempimento sin qui illustrato - dimostrato per tabulas - la situazione attuale della legislazione italiana annovera oggi una grave lacuna nella tutela indennitaria/riparatoria non solo delle vittime italiane, ma altresì delle vittime straniere che hanno subito una fattispecie di reato in Italia. Siffatto quadro negativo è tanto più grave se si considera, come del resto più che opportuno, la mancata attuazione da parte dell’Italia della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983, entrata in vigore il 1° febbraio 1988, doc. 13), che già prevede, che, se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati di­ret­tamente da un reato violento intenzionale e sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto. In particolare, occorre ricordare come, ben diversamente dalla maggioranza di tutti gli altri Stati Membri dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa che hanno già da tempo provveduto a ratificare questa Convenzione (peraltro istituendo schemi di risarcimento di maggiore portata rispetto alla Convenzione quanto al livello di tutela risarcitoria garantita alle vittime), incredibilmente l’Italia non solo non risulta tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, ma non rientra neppure tra quelli che perlomeno l’hanno firmata. In pratica, la mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE e la contestuale – ormai cronica – indifferenza dell’Italia verso la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983) fanno sì che oggi la tutela prevista dal legislatore comunitario per le vittime di reati manchi del tutto, con conseguenze decisamente infelici per i cittadini non solo italiani, ma anche stranieri, come del resto dimostrano alcuni casi di cronaca recenti (doc. 17; doc. 18). Ci sembra, infine, opportuno ricordare la leggerezza con la quale lo Stato italiano, già in grave ritardo nella ratifica della Convenzione Europea del 1983, ebbe a partecipare ai lavori preparatori della direttiva. Un momento centrale, infatti, fu indubbiamente l’Udienza avanti la Commissione Europea – D.G. Giustizia e Affari Interni del 21 marzo 2002 di discussione del Libro Verde “Compensation to crime victims” («Hearing 21 March 2002; Follow-up to the Green Paper “Compensation to crime victims”»). Orbene, a detta Udienza parteciparono rappresentanti di tutti i Ministeri di Giustizia degli allora membri dell’Unione Europea ad eccezione dei rappresentanti del Governo italiano (doc. 14). Allorquando fu rilevata al Ministro della Giustizia Roberto Castelli tale singolare assenza ed il mancato invio di osservazioni scritte (doc. 15), in tutta risposta il Ministero rispose che la non partecipazione dell’Italia era dovuta ad una “dolorosa selezione degli impegni” (“il costante aumento del numero delle missioni internazionali pone a volte gli Uffici, stante la disponibilità limitata di risorse umane, nella necessità di operare dolorose selezioni degli impegni”, Ministero della Giustizia, fax 16 aprile 2002, prot. n. 99/3/12-82/2002, doc. 16), affrettandosi ad inviare alla Commissione Europea un modestissimo e alquanto generico contributo (doc. 16).       

8.             Norme del diritto comunitario che, secondo i denuncianti, lo Stato membro ha violato:

 In conseguenza di quanto rilevato al paragrafo precedente, si ritiene che l’Italia abbia violato le seguente disposizioni:

-         Articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo/riparazione delle vittime di reato (“Attuazione - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione”); -         Articolo 18, paragrafo 4, della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo/riparazione delle vittime di reato (“4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”); -         Articolo 10, paragrafo 1, del Trattato CE (versione consolidata di cui alla Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002  (“Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti”); -         Articolo 249, paragrafo 3, del Trattato CE (versione consolidata di cui alla Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002 (“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”).

 Atteso che le violazioni poste in essere dall’Italia pregiudicano un profilo fondamentale della tutela apprestata dal legislatore comunitario a favore delle vittime di fatti gravissimi (reati violenti a carattere intenzionale) e più in generale una violazione dei principi di sicurezza, non discriminazione e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, i denuncianti tengono a rilevare l’esigenza di un quanto più tempestivo intervento da parte dell’Ecc.ma Commissione Europea adita.

 9.      Si indicano qui di seguito i documenti giustificativi e gli elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:  1)      Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

2)      Legge comunitaria 2005; 3)      Legge comunitaria 2006; 4)      Proposta di legge n. 30 presentata alla Camera dei Deputati il 28 aprile 2006; 5)      Proposta di legge n. 520 presentata alla camera dei Deputati l’8 maggio 2006; 6)      Proposta di legge n. 981 presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2006; 7)      Disegno di legge n. 112 comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2006; 8)      Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 2001; 9)      Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2006; 10)  Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino in data 5 febbraio 2007; 11)  Camera dei Deputati, Allegato B seduta n. 108 del 13 febbraio 2007; 12)  Documento finale del convegno nazionale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus; 13)  Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti; 14)  Lista partecipanti a «Hearing 21 March 2002; Follow-up to the Green Paper “Compensation to crime victims”»; 15)  Lettera studio legale Ambrosio e Commodo 26 marzo 2002; 16)  Fax Ministero della Giustizia 16 aprile 2002; 17)  Estratto Rassegna Stampa del Consiglio Nazionale Forense (21 marzo 2007); 18)  Estratto dal sito ilGiornale.it.

 

10.  Riservatezza:

q              “Autorizziamo la Commissione a indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

q              “Chiediamo alla Commissione di non indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

  11. Luogo, data e firma dei denuncianti:  Torino, lì 4 aprile 2007 AVV. MARCO BONA        AVV. STEFANO BERTONE      AVV. RENATO AMBROSIO

AVV. STEFANO COMMODO