La filiazione

Dopo la riforma intervenuta nel 2012, tutta la materia della filiazione è stata profondamente modificata. Innanzitutto scompare la distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

Lo status dei figli diventa quindi unico ed unica la tutela giuridica, sia per i figli nati all’interno del matrimonio che per quelli nati fuori dal matrimonio. In particolare, i figli nati fuori dal matrimonio instaurano un rapporto di parentela vero e proprio anche con i parenti del genitore, con evidenti conseguenze sotto l’aspetto successorio.

I genitori non hanno più la potestà genitoriale sui figli ma la responsabilità genitoriale, scelta terminologica che definisce e pone l’accento sui contenuti dell’impegno cui sono oggi chiamati i genitori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.

Sempre nell’ottica volta a tenere maggiormente in considerazione la figura del figlio, anche se minorenne, come individuo autonomo e portatore di propri interessi valevoli di tutela, la riforma ha previsto il diritto per il minore – che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento – ad essere ascoltato dal Giudice nelle procedure che lo riguardano.

All’interno della materia della filiazione si possono ravvisare diverse procedure.

Riconoscimento giudiziale di paternità e di maternità. Quando il bambino nasce da genitori non sposati è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità. Ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento, se effettuato dai genitori in modo spontaneo, oppure tramite la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale, a seguito di procedimento attivato dalla parte interessata

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento, una volta effettuato, è irrevocabile. Tuttavia la legge prevede che tale riconoscimento possa essere contestato dallo stesso autore dell’atto, dal riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, quando si ritenga che il riconoscimento non corrisponda a verità, instaurando un procedimento giudiziale.

Disconoscimento dei figli nati all’interno del matrimonio. Il soggetto nato dopo la celebrazione del matrimonio, o concepito nel matrimonio, acquisisce di diritto lo status di figlio. E’ tuttavia possibile, tramite la procedura di disconoscimento, provare la non sussistenza del rapporto di filiazione tra genitore e figlio accertando la reale discendenza biologica.

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