La disciplina dell’amministrazione di sostegno

di Sara Commodo

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Questa figura si aggiunge agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione con il compito di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa. Tale legge ha modificato alcuni articoli del Codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate. Intanto è significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Codice Civile, che prima recitava “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”. Adesso la nuova rubrica è “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Ciò dà il segno di quanto sia cambiata l’immagine sociale e quindi giuridica delle persone con disabilità, e di questi cambiamenti dà testualmente atto la finalità della legge, che è quella espressa di ridurre al minimo i casi di ricorso all’interdizione ed all’inabilitazione.

Può giovarsi dell’amministrazione di sostegno qualunque persona che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. È questa una formulazione, contenuta nel nuovo art. 404 del Codice Civile, la quale, pur essendo molto ampia (contemplando anche l’impossibilità temporanea o parziale), ha però un ambito di applicazione ben preciso, richiedendosi l’accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica o psichica in senso ampio, comprendente quindi non solo le malattie mentali ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva.
In questa logica anche una persona anziana può giovarsi dell’amministrazione di sostegno, purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi. clinicamente accertati, di demenza senile.

I soggetti legittimati a proporre azioni formali per promuovere l’amministrazione di sostegno sono: il pubblico ministero, responsabili dei servizi sanitari e sociali, i parenti entro il quarto grado (vi rientrano gli ascendenti, gli zii, i cugini primi), il coniuge, gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore). Ad essi si sono aggiunti i conviventi stabili del beneficiario, che possono meglio rendersi conto dei suoi bisogni.

Il ricorso per l’amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.).

Essenziale è l’elencazione delle ragioni per cui si chiede l’amministrazione di sostegno, al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria e i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all’amministratore. Il ricorso perciò deve illustrare brevemente le infermità o menomazioni della persona con il corredo di una documentazione sanitaria, proporre le attività di sostituzione o di assistenza che potrebbero essere attribuite all’amministratore. Il giudice tutelare provvederà poi a richiedere le informazioni e a disporre gli accertamenti.

L’amministratore di sostegno è nominato con decreto dal Giudice Tutelare (art. 405 c.c.). Qui si nota già una novità, rispetto ai procedimenti di interdizione ed inabilitazione, che sono invece di competenza del tribunale. Il decreto deve inoltre indicare la durata dell’incarico dell’amministratore, e quindi dell’amministrazione stessa, che può essere a tempo determinato o indeterminato.

L’art. 408 C.C. indica i soggetti che possono ricoprire l’ufficio di amministratore di sostegno. Viene vietato di ricoprire tale ufficio agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell’interessato, al fine di evitare conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi su di esso deve vigilare. Possono essere amministratori di sostegno i parenti, il coniuge non legalmente separato e la persona stabilmente convivente con l’interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal Giudice Tutelare. Viene inoltre previsto che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del Codice Civile e cioè non solo le fondazioni e le associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale personalità, come sono molte associazioni di volontariato. Lo stesso interessato può avere designato l’amministratore in previsione della propria eventuale futura incapacità, designazione che può ogni momento revocare successivamente. Egli può avere designato l’amministratore anche nel ricorso con cui ha chiesto per sé l’amministrazione o può averne indicato il nome quando è stato sentito dal giudice tutelare.

L’art. 409 C.C. è la chiave di volta della nuova legge. Stabilisce che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all’amministratore. Questi interviene quale suo rappresentante per quelli più pericolosi per il patrimonio (l’assunzione di un’ipoteca, l’alienazione di un bene o l’acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento giudiziario). Per quelli cosiddetti di ordinaria amministrazione, ad esempio l’acquisto di beni mobili e la stipula di locazioni inferiori a nove anni, interviene nell’atto insieme al beneficiario. Comunque è stabilito che il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

E questa logica di maggiore libertà del beneficiario si rinviene anche nell’art 410 c.c., secondo il quale l’amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto “dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario”.
In caso di contrasto, l’amministratore deve informare il giudice tutelare che decide. In caso di dissenso, anche il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente, possono rivolgersi al giudice tutelare che decide.

La finalità dell’amministrazione di sostegno di protezione del più debole, si realizza attribuendo all’amministrare lo svolgimento di attività che hanno un rilievo giuridico. L’amministratore ha solo i poteri conferiti dal giudice tutelare e non poteri generali di rappresentanza e gestione (art. 405, comma 5, cod. civ.). Egli inoltre deve tenere conto dei bisogni e aspirazioni del beneficiario e informarlo tempestivamente circa gli atti da compiere (art. 410, commi 1 e 2, cod. civ.), deve verificare che il beneficiario non compia atti in violazione delle disposizioni (art. 412, comma 2, cod. civ.), deve informare il giudice tutelare sulla gestione dell’amministrazione e ricevere istruzioni inerenti gli interessi morali e materiali del beneficiario (art. 44 disp. att. cod. civ.), deve chiedere al giudice tutelare la revoca dell’amministrazione se non ne ricorrono più i presupposti (art. 413, comma 1, cod. civ.).

Il beneficiario a sua volta ha possibilità di dissentire rispetto alle attività dell’amministratore. In questo caso l’amministratore deve tempestivamente informare il giudice tutelare di tale dissenso e, in caso di contrasto, il beneficiario stesso può ricorrere al giudice tutelare, il quale adotterà con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (art. 410, comma 2, cod. civ.).

Dalla quanto esposto emerge dunque come le misure tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione, finalizzate a limitare la capacità di agire delle persone definite inferme di mente, da tempo fossero inadeguate, quando non addirittura dannose. L’interdetto e l’inabilitato si vedevano annullare o ridurre rigidamente i loro diritti, senza considerazione alcuna dei diversi livelli di infermità. Inoltre queste misure di protezione venivano avvertite come dolorose e venivano “mal digerite” dai familiari, costretti a ricorrere ad esse per tutelare un proprio congiunto. Al contrario l’Amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico certamente più adatto alla cura della qualità della vita della persona con disabilità, essendo orientato sul soggetto e sulle sue reali esigenze personali.

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