RISARCIMENTO DEL DANNO: SUPERATI I MASSIMI TABELLARI

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto un risarcimento multimilionario e ultra tabellare ai familiari dello studente rimasto ucciso nel crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli, tragedia balzata tristemente all’onore della cronache.

La somma è stata posta carico della ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana).

Viene di fatto riconosciuto il danno aggravato dalla condotta, elaborato dallo Studio Legale Ambrosio & Commodo, ossia la tesi che prevede:

  • Maggiore la gravità della colpa o del dolo, maggiore il risarcimento del danno.
  • Inammissibilità di limiti massimi al risarcimento del danno alla persona
  • Funzione sociale del risarcimento che fa sì che il risarcimento debba essere avvertito come la somma adeguata al determinato contesto storico nell’ottica del diritto vivente
  • Tabelle risarcitorie previste solo per i casi standard
  • La personalizzazione del danno non patrimoniale non è sufficiente a tenere in considerazione tutte le circostanza del caso concreto.

La sentenza mostra grandissimo rispetto verso la vittima ed i suoi parenti, che rifiutando le offerte, sovrapponibili ai massimi tabellari, sono andati a processo perché indisponibili ad accettare che  il loro caso, certamente singolare, fosse uniformato ai consueti parametri tabellari.

Nel riconoscere la fondatezza delle pretese dei superstiti di quella tragedia, Il Tribunale di Torino ha risarcito quindi un danno svincolato dai massimi tabellari, cui attualmente si parametrano tutti i tribunali italiani, segnando così una progressione degna di nota nella tutela risarcitoria delle vittime di illeciti caratterizzati da dolo o colpa grave.

Una sentenza che potrebbe servire anche garantire maggior sicurezza negli istituti scolastici italiani, posto che il giovane studente è stato definito dal magistrato come «emblema nella coscienza collettiva» dell’insicurezza nell’edilizia scolastica.

Di seguito alcune delle massime della sentenza che testimoniano l’importanza del precedente.

«la straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un’aula scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti»

«Le esposte considerazioni attribuiscono dunque alla vicenda nel suo complesso quell’eccezionalità che […] NON SOLO GIUSTIFICA MA RENDE DOVEROSO l’adeguamento della liquidazione al caso concreto: […] la relativa quantificazione deve essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa».

«Ma soprattutto la peculiarità del caso concreto attiene al profilo dello sconvolgimento esistenziale (anche con riferimento al secondo parametro di graduazione indicato nelle note esplicative: ‘qualità e intensità della relazione familiare affettiva residua’) »

  «l’eccezionalità ed unicità del caso per tutti i motivi esposti sub a) e b), e qui da intendersi richiamati, rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di incapacità di superare il trauma per un evento percepito come ingiusto ed assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50%»

«La valutazione equitativa è diretta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa…Alla nozione di equità è consustanziale l’idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento. Se infatti in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata’»

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