Successione legittima e testamentaria e le azioni successorie

Al momento della morte si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione. 

La successione assicura il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi.

La successione può essere legittima – devoluta agli eredi in forza delle quote previste dalla legge – o testamentaria cioè disciplinata da un testamento.

La successione legittima

Avrà luogo in caso di mancanza di testamento, come pure nell’ipotesi in cui il testamento non sia valido oppure non abbia disposto dell’intero patrimonio.

I chiamati all’eredità, in tale tipo di successione, vengono espressamente indicati dal codice civile, in base ad un preciso ordine dipendente dal grado di parentela degli stessi con il de cuius.

L’art. 565 c.c. prevede che “nella successione legittima, l’eredità di devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

L’art. 540 c.c. stabilisce, inoltre, che al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

In caso di separazione, il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha i medesimi diritti successori di quello non separato, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione, beneficiava degli alimenti.

La successione testamentaria

Il testamento è “l’atto revocabile col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).

Le forme testamentarie più frequenti sono: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.

Il testamento pubblico viene redatto direttamente dal notaio secondo la volontà espressa dal testatore alla presenza di due testimoni, ed è per legge conservato dal notaio ricevente e dall’Archivio notarile. Il testatore, in presenza di testimoni, dichiara al notaio la propria volontà, che viene ridotta per iscritto a cura del notaio medesimo, in conformità alla legge ed in aderenza alla volontà del testatore.

Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto dallo stesso.

Si tratta della forma più semplice di negozio testamentario, soddisfa l’esigenza della segretezza e dell’economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento e sottrazione.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo ovvero con mezzi meccanici. Nell’ipotesi in cui non venga scritto dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Dovrà, in ogni caso, essere consegnato dal testatore in persona ad un notaio alla presenza di due testimoni con procedura e formalità assai complesse e minutamente fissate dalla legge.

Il testamento è sempre modificabile e revocabile e non ha effetto se non dopo la morte del testatore e dopo la sua pubblicazione che avviene a mezzo del notaio.

Il nostro ordinamento riserva a favore di determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizione del testatore.  Si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario (c.d. legittima o riserva), dopo la morte del titolare. Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva ai soggetti legittimari ovvero la quota disponibile.

L’istituto della legittima opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto. I legittimari quindi sono:

  • il coniuge superstite che ha una posizione particolarmente favorevole, in fatti gli è riconosciuto ex lege (art. 540) un diritto di abitazione sulla casa familiare e l’uso dei mobili che la corredano, che può anche incidere sulle quote di legittima riservate agli altri legittimari, senza che questi abbiano diritto alla riduzione;
  • i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti (in quanto succedono per rappresentazione);
  • i figli naturali  (o i loro discendenti);

gli ascendenti legittimi solo se mancano figli e discendenti.

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